Accesso ai servizi

COME FARE PER

Divorzio

Come Fare:
SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (Decreto Legge 12/09/2014, n. 132 convertito in Legge 10/11/2014, n.162).
A) Separazione e divorzio davanti all'avvocato.
L’11.11.2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014, che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (uno per ogni coniuge) per la soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli interessati ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
In caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che esprime un nulla-osta. In caso contrario lo trasmette (entro cinque giorni) al Presidente del Tribunale che fissa (entro trenta giorni) la comparizione delle parti davanti a sè.
Tale accordo necessita di nulla osta o autorizzazione da parte della Procura della Repubblica o Presidente del Tribunale, a seconda dei casi. L’Avvocato è obbligato a trasmettere tale accordo tassativamente entro il termine di 10 giorni all’Ufficiale dello Stato Civile dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto. In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli avvocati procedenti ai sensi del comma 4 art. 6 del Decreto legge n. 132/2014 e s.m.i.
La documentazione può essere inviata via PEC al seguente indirizzo:
saliceto@cert.ruparpiemonte.it
Ricevuto l'accordo di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita e ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

B) Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Questa modalità semplificata si rivolge ai coniugi che:
- quando c’è il consenso di entrambi i coniugi;
- in assenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o, economicamente non autosufficienti (si intende figli comuni dei coniugi richiedenti);
- in assenza di trasferimenti di tipo patrimoniale.
La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:
- Comunicazione: i coniugi si presentano davanti all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e compilano il modulo Dichiarazione per avvio al Procedimento per accordo consensuale con il quale comunicano i loro dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo acquisendo d’ufficio i relativi certificati (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato);
- Accordo: l’ufficiale dello stato civile fissa un appuntamento al quale si presenteranno - personalmente e congiuntamente - entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio; immediatamente dopo, l’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. L’ufficiale dello stato civile stabilisce quindi un ulteriore appuntamento per la conferma dell’accordo (dopo almeno trenta giorni dalla data dell’accordo). La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
- Conferma accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/ lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva, con decorrenza dalla data dell’accordo. Se i coniugi non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l'accordo.
Documentazione da presentare davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
- dichiarazione per avvio al Procedimento per accordo consensuale
- versamento del diritto fisso di € 16,00 da corrispondere sul conto corrente intestato al Comune IBAN: IT66l0311146490000000016263 con causale “DIRITTO FISSO PER PRATICA SEPARAZIONE o DIVORZIO sig. ______ / sig.ra ______”


Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale, restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970.
N.B. : quando il procedimento di divorzio si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di Stato Civile, il termine dei 6 o 12 mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile.


Dove rivolgersi:
Area Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile
tel. 0174/98021-1 - e-mail: saliceto@reteunitaria.piemonte.it

Normativa di riferimento
- Legge 6 maggio 2015 n. 55 - Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi.
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162
recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- Codice Civile articoli dal 149 al 158
- Legge 31 maggio 1995 n. 218, articoli dal 31 al 32
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 articoli da art.63 e art. 69
- Circolare n. 6/15 ad oggetto: “Articoli 6 e 12 del decreto legge 12.09.2014, n. 132 - Chiarimenti applicativi”.

Documenti allegati:
File wordDichiarazione sostitutiva coniugi (61,5 KB)

FileDichiarazione sostitutiva figli maggiorenni (14,24 KB)